Sez. L, Sentenza n. 29826 del 19/12/2008 (Rv. 606232 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici dipendenti di una ASL - Compenso per incentivazione dell'attività svolta oltre l'orario normale di lavoro (cosiddetto plus orario) - Calcolo - Criteri - Onere della prova delle operazioni svolte oltre l'orario normale - A carico del medico.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
I compensi ai medici dipendenti di una ASL per incentivazione dell'attività svolta oltre l'orario normale di lavoro (cosiddetto plus orario), vanno calcolati secondo le modalità previste dall'art. 64, comma 7, del d.P.R. n. 348 del 1983 e, a tal fine, è onere dei medici provare la consistenza delle operazioni svolte, costituendo il tetto retributivo di cui alla citata norma solo il limite massimo individuale e non già il compenso effettivamente spettante, che va invece rapportato alle effettive prestazioni rese in regime di plus orario.
Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 art. 86, DPR 28/11/1990 num. 348 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)