Sez. 1, Sentenza n. 9549 del 10/07/2000 Ud. (dep. 08/09/2000) Rv. 216812 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - ABUSO DI AUTORITÀ | Minaccia o ingiuria a un inferiore non presente - Mezzo di comunicazione idoneo - Nozione - Fattispecie.
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - ABUSO DI AUTORITÀ
L'art.196, comma terzo, cod.pen.mil.pace, nel prevedere che il reato di minaccia o ingiuria a un inferiore possa essere commesso anche "mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione", intende riferirsi, con detta ultima espressione, ad uno strumento passivo, normalmente inanimato ma eventualmente anche umano, sempre che, in tal caso, trattisi di soggetto tenuto, per obbligo d'ufficio, alla consegna di messaggi sul cui contenuto non abbia facoltà di ricognizione e sindacato (ad esempio, un portalettere o una staffetta). Non può essere invece qualificato come "mezzo" un soggetto al quale il messaggio offensivo o minatorio venga confidato ed alla cui libera determinazione sia rimessa la decisione di comunicarlo o meno al destinatario. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse rispondere del reato in questione - essendo invece configurabile quello di diffamazione militare di cui all'art.227 c.p.m.p. - un ufficiale il quale, in presenza di più persone, si era rivolto alla moglie di un subordinato, al momento assente, con l'espressione: "dì a tuo marito che quelli che vanno a piangere dalla mamma sono stronzi").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 196 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)