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Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004 (Rv. 571681 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Effetto interruttivo della prescrizione - Domanda proposta con ricorso - Deposito del ricorso - Idoneità - Esclusione - Notifica - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571681-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

In caso di domanda giudiziale proposta con ricorso, come nel processo del lavoro, la prescrizione è interrotta non dal deposito del ricorso, ma dalla sua notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)