Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004 (Rv. 571681 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Effetto interruttivo della prescrizione - Domanda proposta con ricorso - Deposito del ricorso - Idoneità - Esclusione - Notifica - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
In caso di domanda giudiziale proposta con ricorso, come nel processo del lavoro, la prescrizione è interrotta non dal deposito del ricorso, ma dalla sua notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)