Sez. L, Sentenza n. 10212 del 04/05/2007 (Rv. 596631 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Termine triennale di prescrizione - Effetto interruttivo del deposito del ricorso giurisdizionale - Rilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In tema di effetto interruttivo della prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale, la norma secondo cui il termine triennale di prescrizione è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito, e non dalla notifica del ricorso stesso, introdotta con una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, t.u. n.1124 (Corte cost. n.129 del 1986), non può essere modificata dal mutamento dei presupposti legislativi circa la natura della prescrizione "de qua" come prescrizione in senso tecnico (e non come decadenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)