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Sez. 3, Sentenza n. 370 del 10/02/1972 (Rv. 356260 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SCIOGLIMENTO PER MORTE DI UNO DEI DUE SOCI CHE LA COMPONEVANO - SOPRAVVIVENZA DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE FINO ALL'ESTINZIONE DEI RAPPORTI IN CORSO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL SOCIO SUPERSTITE PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI NON ESAURITI - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356260-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SCIOGLIMENTO PER MORTE DI UNO DEI DUE SOCI CHE LA COMPONEVANO - SOPRAVVIVENZA DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE FINO ALL'ESTINZIONE DEI RAPPORTI IN CORSO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL SOCIO SUPERSTITE PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI NON ESAURITI - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Quando, nonostante l'intervenuto scioglimento per morte di uno dei due soci che la componevano, una societa collettiva irregolare sopravviva nella sua autonomia patrimoniale sino alla Estinzione dei rapporti in corso, il socio superstite continua a rappresentarla validamente in giudizio, ove sia mancata la instaurazione di un formale procedimento di liquidazione con la nomina di un liquidatore che si sostituisca al socio superstite nell'amministrazione e rappresentanza giudiziale della societa, ed in conseguenza non puo negarsi al socio superstite la possibilita di agire in giudizio per il regolamento dei rapporti contrattuali conseguenti alle attivita svolte dalla societa e non ancora esauriti, a nulla rilevando il decorso di tempo, piu o meno lungo, dallo scioglimento della societa. (V 2233'63; 249'54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)