Sez. 1, Sentenza n. 9318 del 10/09/1990 (Rv. 469249 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - DELIBERAZIONE - ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - DELIBERAZIONE - ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - CONDIZIONI.*
In tema di società di persone, lo scioglimento del vincolo sociale - anche se deliberato con esclusione della fase della liquidazione, che è, facoltativa, ove manchi un attivo da liquidare - non comporta, di per sè, l'Estinzione della società, la quale permane in vita finché perda anche uno soltanto dei suoi rapporti giuridici con i terzi, con la conseguenza che nel caso di giudizio instaurato con riguardo a un tale rapporto per la notificazione alla società dell'atto di impugnazione è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto stesso e non di tanti esemplari quanti siano i soci. (V 2464/75, mass n 376358; (V 370/72, mass n 356260).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)