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Sez. 2, Sentenza n. 2330 del 30/03/1983 (Rv. 427181 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 17 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI DERUTA - PORTATA.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427181-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 17 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI DERUTA - PORTATA.*

L'art. 17 del regolamento edilizio comunale di deruta, per il quale "gli spazi vuoti, o distacchi, tra casa e casa, non saranno consentiti, né aperti né chiusi, a confine della pubblica strada, se non abbiano la larghezza di almeno quattro metri tra il vivo dei muri", non regola i reciproci diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti di vicinato tra le proprietà, bensì disciplina, come si legge nell'intestazione, "i distacchi tra edifici e le distanze di fabbricati da vie di comunicazione", essendo conseguentemente diretto anche a chi, unico proprietario di un esteso fondo, voglia costruire sul medesimo due edifici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)