Sez. 2, Sentenza n. 2726 del 18/03/1987 (Rv. 451837 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - DIRITTI QUESITI ED USUCAPIONE - SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO - APPLICAZIONE IMMEDIATA DELLO IUS SUPERVENIENS - LIMITI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - DIRITTI QUESITI ED USUCAPIONE - SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO - APPLICAZIONE IMMEDIATA DELLO IUS SUPERVENIENS - LIMITI.*
In materia di violazione delle norme dettate per il rispetto delle distanze tra le costruzioni, con riguardo alla successione di norme nel tempo il principio di immediata applicazione dello jus superveniens nel caso di nuove norme più restrittive incontra una limitazione nell'esigenza del rispetto dei diritti quesiti, per cui la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte per la già attuata realizzazione delle strutture organiche, che costituiscono punto di riferimento per la misurazione delle distanze. Per contro, nel caso di nuove norme meno restrittive il detto principio trova l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi sulla controversia in ordine alla legittimità o meno della costruzione con la conseguenza che non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla sopravvenuta normativa. (V 1312/84, mass n 433438; (V 2331/83, mass n 427181; (V 804/83, mass n 425548; (V 1334/81, mass n 411944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)