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Sez. 3, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401-01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto di ormeggio - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Elementi essenziali - Messa a disposizione delle strutture portuali ed assegnazione di spazio d'acqua - Eventuale pattuizione di un obbligo accessorio di custodia del natante - Onere della prova - Criteri - Fattispecie in tema di rapporto associativo intercorrente con un circolo nautico. DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE - In genere. NAVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670401-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del circolo nell'ipotesi di furto).

Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)