Sez. 3, Ordinanza n. 16589 del 13/06/2024 (Rv. 671301-02)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO | Deposito di cosa altrui - Mancato pagamento del corrispettivo - Diritto di ritenzione e di vendita della cosa depositata in pregiudizio del proprietario - Sussistenza - Condizioni e limiti.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO
In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)