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Sez. 3, Ordinanza n. 16589 del 13/06/2024 (Rv. 671301-02)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO | Deposito di cosa altrui - Mancato pagamento del corrispettivo - Diritto di ritenzione e di vendita della cosa depositata in pregiudizio del proprietario - Sussistenza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2024-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671301-02

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO

In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.

Cod. Civ. art. 1773, Cod. Civ. art. 2756

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)