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Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 15/09/1970 (Rv. 347238 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347238-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il disporre o meno una consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito in materia di ammissione di prove di ufficio, la relativa decisione pertanto non e censurabile in Cassazione, ancorche non esplicitamente motivata. (Conf 3619'68 mass n 336883).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)