Sez. 2, Sentenza n. 3619 del 29/10/1968 (Rv. 336883 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La consulenza tecnica e un mezzo di prova che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso, quanto alla opportunita o necessita di disporla, al criterio discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato, non e censurabile in Cassazione. (conforme alla sentenza n. 721-66, massima n. 321452, Cfr. 338, 596-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)