Sez. 4, Sentenza n. 265 del 31/01/1969 Ud. (dep. 15/10/1969) Rv. 112961 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DEI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO SULLE STRISCE -MODALITA INDICATE DALL'ART 589 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE STRADALE - NON VINCOLABILITA - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPE - INVESTIMENTO DI PEDONE SULLE STRISCE - CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DEI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO SULLE STRISCE -MODALITA INDICATE DALL'ART 589 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE STRADALE - NON VINCOLABILITA - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPE - INVESTIMENTO DI PEDONE SULLE STRISCE - CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di investimento di pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima non puo configurarsi in relazione ai suggerimenti dell'art 589 del regolamento di applicazione del codice stradale, privo di sanzione e quindi di obbligatorieta, ma deve ammettersi soltanto nella ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l'attraversamento a cosi breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile al conducente di quest'ultimo di evitare l'investimento. (V 109281, anno 1968, ed ivi citate 104440, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)