Sez. 1, Sentenza n. 6155 del 22/12/1978 (Rv. 395983 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE, DELL'IMPUTABILITA DEL PAGAMENTO AD UN CREDITO DIVERSO DA QUELLO PRETESO DAL DEBITORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA ALL'IPOTESI DI PAGAMENTO A MEZZO DI ASSEGNO BANCARIO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE, DELL'IMPUTABILITA DEL PAGAMENTO AD UN CREDITO DIVERSO DA QUELLO PRETESO DAL DEBITORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA ALL'IPOTESI DI PAGAMENTO A MEZZO DI ASSEGNO BANCARIO.*
Il principio in forza del quale, ove il debitore dimostri di aver corrisposto al creditore una somma idonea all'Estinzione del debito, spetta al creditore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento e da imputare ad un credito diverso da quello preteso, di fornire la relativa prova, trova applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenga che quell'adempimento sia avvenuto a mezzo di emissione di assegno bancario, e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi, nel senso che, in tale situazione, il creditore, che chieda il pagamento dell'assegno e dell'ulteriore debito, e tenuto a dimostrare la diversa causale dell'emissione dell'assegno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 25, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)