Sez. 1, Sentenza n. 3457 del 15/02/2007 (Rv. 594220 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Deduzione, da parte del creditore, dell'imputabilità del pagamento ad un credito diverso da quello preteso dal debitore - Onere probatorio a carico del creditore - Deduzione, da parte del debitore, dell'estinzione del debito mediante emissione di assegno bancario - Negoziazione del titolo di credito in favore del creditore in data significativamente anteriore a quella di esigibilità del credito azionato - Inapplicabilità del suddetto principio sull'onere probatorio - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato (nella specie, prima rata di liquidazione della quota in favore del socio uscente) ed il titolo di credito (emesso ancora prima che prendesse effetto il recesso del socio), pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)