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Sez. L, Sentenza n. 34340 del 24/12/2024 (Rv. 673436-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Recesso del datore di lavoro - Atto unilaterale recettizio - Art. 1334 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Regime - Art. 26, comma 1-quinquies d.l. n. 104 del 2020 conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2020 - Assenza per positività al Covid-19 sofferta in epoca precedente - Licenziamento intimato in epoca successiva - Computabilità nel periodo di comporto - Esclusione - Conseguenze - Nullità.
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il recesso del datore di lavoro è un negozio unilaterale recettizio che produce effetto, ex art. 1334 c.c., nel momento in cui il lavoratore ne riceve l'intimazione, rispetto al quale deve pertanto compiersi la verifica dei requisiti per la sua validità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la nullità del licenziamento, per superamento del periodo di comporto, intimato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma 1-quinques del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. in l. n. 126 del 2020 che - ad integrazione dell'art. 87, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 - ha escluso la computabilità in detto periodo dell'assenza dovuta alla positività al Covid-19, rigettando il ricorso con cui si sosteneva l'inapplicabilità di tale esclusione all'assenza così motivata, ma verificatasi in epoca precedente all'integrazione).

Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2020 num. 104 art. 26 com. 1, Legge 13/10/2020 num. 126 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 87 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)