Sez. L, Sentenza n. 18911 del 01/09/2006 (Rv. 592418 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Recesso del datore di lavoro - Atto unilaterale recettizio - Art. 1334 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Circostanze legittimanti - Successivo accertamento negativo in giudizio - Rilevanza - Condizione - Partecipazione del datore di lavoro al giudizio - Fattispecie relativa a superamento del periodo di comporto a causa di infortunio sul lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 cod. civ. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato. Pertanto qualora l'assenza dal lavoro per malattia si sia protratta per un tempo superiore al periodo di comporto, il legittimo recesso del datore di lavoro, non tempestivamente impugnato, non può essere inficiato dalla successiva affermazione in giudizio (nella specie: dopo quattro anni) della natura lavorativa dell'infortunio, qualora il datore di lavoro non sia stato chiamato nel giudizio promosso a tal fine nei confronti dell'Inail, non potendo la sentenza emessa in detto giudizio esser fatta valere nei confronti di chi a quel giudizio non abbia partecipato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)