Sez. 1, Sentenza n. 1784 del 09/05/1977 (Rv. 385511 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - INFERMITA - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - INFERMITA - RILEVANZA.*
Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di divorzio, a norma e secondo i criteri fissati dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, ove l'indagine sulle condizioni economiche dei coniugi porti all'accertamento di uno stato di indigenza di uno dei due, il giudice non puo esimersi, soprattutto se quello stato sia sopravvenuto, dal valutarne ed esaminarne le ragioni. In particolare, se tali ragioni siano ravvisabili in infermita fisiche, la quantificazione dell'assegno di divorzio deve tenere conto delle spese indispensabili per le cure del coniuge infermo. (V 835/75, mass n 374207).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)