Sez. 1, Sentenza n. 835 del 07/03/1975 (Rv. 374207 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MISURA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - STATO DI SALUTE - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MISURA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - STATO DI SALUTE - RILEVANZA.*
Il giudice, facendo uso della propria discrezionalita nel determinare la misura dell'assegno di divorzio in favore del coniuge la cui posizione economica viene a indebolirsi a causa della cessazione degli effetti del matrimonio (art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898), non puo prescindere dal valutare tutti quei fattori che possano incidere sulla posizione economica del coniuge cui l'assegno e destinato e che in concreto siano stati dedotti (quali lo stato di salute, che puo avere incidenza sulla posizione e sulle esigenze di colui che assume di essere infermo), in tutte le loro implicazioni sull'indebolimento della posizione anzidetta, che l'assegno e diretto ad equilibrare. (V 1094/74, mass n 369240).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)