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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31479 del 03/12/2019 (Rv. 656104 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Attivazione del servizio “seguimi” di Poste italiane s.p.a. - Natura contrattuale - Irrilevanza giuridica - Equiparabilità ad elezione di domicilio - Esclusione - Conseguenze - Invalidità della notificazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656104-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'attivazione del servizio "seguimi" da parte di Poste italiane s.p.a. - avente natura contrattuale, funzionale all'inoltro della corrispondenza al nuovo indirizzo indicato dal richiedente - non ha alcun rilievo giuridico ai fini della validità della notificazione, né può assurgere a rituale elezione di domicilio agli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che è invalida la notificazione della raccomandata contenente l'atto impositivo eseguita all'indirizzo individuato mediante tale servizio, siccome diverso dal domicilio fiscale del contribuente risultante all'anagrafe tributaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la consegna degli avvisi di accertamento, presso il nuovo indirizzo, a "persona delegata al ritiro", avesse sanato per raggiungimento dello scopo l'invalidità della notificazione, in assenza di elementi da cui desumere che i plichi fossero stati comunque consegnati al contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)