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Sez. 2, Sentenza n. 73 del 12/01/1976 (Rv. 378699 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - PARZIALE - RIGETTO - ONERE DELLE SPESE - COMPENSAZIONE TOTALE - LICEITA - SPESE E COMPETENZE PER IL RICORSO E IL DECRETO - COMPRENSIONE NELLE SPESE PROCESSUALI.*
Stato
decisa il 1976-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378699-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - PARZIALE - RIGETTO - ONERE DELLE SPESE - COMPENSAZIONE TOTALE - LICEITA - SPESE E COMPETENZE PER IL RICORSO E IL DECRETO - COMPRENSIONE NELLE SPESE PROCESSUALI.*

Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'Onere delle spese e regolato, secondo i principi generali, in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso, con la conseguente possibilita - in caso di compensazione totale - che le spese e le competenze relative al ricorso e alla emissione del decreto ingiuntivo rientrino tra le spese processuali da sopportarsi dalla parte che le ha sostenute, in adempimento dell'Onere impostole dall'art 90 cod proc civ. cio vale anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, poiche anche in tal caso, ai sensi dell'art 653 cod proc civ, il titolo esecutivo e costituito dalla sentenza, la quale revoca, ope legis, il decreto ingiuntivo impugnato. (Conf 126/73, mass n 361883).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)