Sez. 1, Sentenza n. 2521 del 09/04/1983 (Rv. 427387 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - PARZIALE - EFFETTI - REVOCA DEL DECRETO - LIMITI - CONDANNA DELL'INGIUNTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA FASE MONITORIA - PERSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - PARZIALE - EFFETTI - REVOCA DEL DECRETO - LIMITI - CONDANNA DELL'INGIUNTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA FASE MONITORIA - PERSISTENZA.*
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'Onere delle spese è regolato in base allo esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza; di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese della fase monitoria. (Conf 4247/81, mass n 414926; (Conf 5572/81, mass n 402166; (Conf 73/76, mass n 378699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)