Sez. 2, Sentenza n. 11084 del 15/05/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151301 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NELLA ISTRUZIONE - UTILIZZAZIONE DI PERSONE NON SOMIGLIANTI CON L'INDIZIATO - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NELLA ISTRUZIONE - UTILIZZAZIONE DI PERSONE NON SOMIGLIANTI CON L'INDIZIATO - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui si proceda alla ricognizione di una persona, è necessario che, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., le persone impiegate nell'esperimento abbiano "qualche somiglianza" con quella che è oggetto della ricognizione. La norma citata non commina tuttavia alcuna nullità per la inosservanza di tale formalità; quest'ultima può pertanto avere incidenza soltanto sul giudizio discrezionale di attendibilità della ricognizione medesima. (Conf. Mass. Nn. 146609, 103380; sulla insussistenza di nullità per la inosservanza delle modalità previste per la ricognizione V. Mass. Nn. 144613, 141123, 138852, 133643, 126107, 125055, 124302, 107779, 105663, 104837, 104322, 102567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)