Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 17/10/1979 Ud. (dep. 12/03/1980) Rv. 144613 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE PRESCRITTE FORMALITA - NULLITA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DELL'ATTO AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE PRESCRITTE FORMALITA - NULLITA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DELL'ATTO AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
La inosservanza delle modalita previste per la ricognizione di persone o di cose non produce nullita, mancando l'espressa previsione di tale sanzione. Ne segue che, in base al principio del libero convincimento, il giudice puo trarre elementi di prova anche da un atto di ricognizione reale o personale compiuto in modo informale dalla polizia giudiziaria o in Sede istruttoria. (Conf mass nn 141123, 140377, 138852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)