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Sez. 2, Sentenza n. 47684 del 04/11/2003 Ud. (dep. 12/12/2003) Rv. 228150 - 01

REATO - REATO COMPLESSO | Riciclaggio - Reato presupposto - Falso per soppressione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228150-01

REATO - REATO COMPLESSO

Non può ritenersi assorbito nel delitto di riciclaggio il delitto di falso per soppressione della targa e della carta di circolazione di un'autovettura (art. 490 cod.pen.), perché il fatto costituente tale reato non è contemplato tra gli estremi del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., giacché ai fini della configurazione del reato complesso (art. 84 cod. pen.) è, necessario che una norma di legge operi la fusione in unica figura criminosa di fatti costituenti reati autonomi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)