Sez. L, Sentenza n. 31216 del 05/12/2024 (Rv. 673151-02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - Personale scolastico - Art. 4-ter, lett. a), d.l. n. 44 del 2021, ratione temporis vigente - Sospensione dall'attività lavorativa per inadempimento - Obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica - Art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022 - Norma speciale e irretroattiva - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
L'art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, come introdotto dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 24 del 2022, conv. dalla l. n. 52 del 2022, ratione temporis vigente,
che prevede che il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 è utilizzato dal dirigente in attività di supporto all'istituzione scolastica (c.d. repêchage), è norma speciale e irretroattiva, sicché il lavoratore inadempiente sospeso dal servizio prima della sua entrata in vigore non può dolersi della sua mancata applicazione.
Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/03/2022 num. 24 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 19/05/2022 num. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)