Sez. L, Sentenza n. 15697 del 05/06/2024 (Rv. 671433-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021 - Rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid - Illegittima sospensione per mancato repêchage - Risarcimento del danno - Cessazione del pregiudizio. PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di vaccinazione anti-Covid, nella vigenza dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, al lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla somministrazione del vaccino e sospeso illegittimamente, per inottemperanza del datore all'obbligo di repêchage, compete il risarcimento del danno, che cessa dal 15 dicembre 2021, in conseguenza dell'abrogazione dell'obbligo datoriale di recupero del prestatore in altre mansioni, conseguente all'introduzione dell'art. 4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, ad opera del d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022.
Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/02/2006 num. 43 art. 1 com. 2, Decreto Legge 26/11/2021 num. 172 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 21/01/2022 num. 3 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)