Sez. L, Sentenza n. 21710 del 13/10/2009 (Rv. 610291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Esercizio dell'iniziativa economica privata - Sindacabilità da parte del giudice - Esclusione - Limiti - Rispetto dei diritti al lavoro e alla salute - Necessità - Licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Legittimità - Condizioni - Assegnazione del dipendente a mansioni diverse e di pari livello - Necessità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
L'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., non é sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. Ne consegue che non viola la norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore assegnato a mansioni nocive per la sua salute che avrebbe potuto tuttavia essere addetto a mansioni diverse e di pari livello senza pregiudizio per gli altri lavoratori e senza modifiche dell'organico aziendale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 32, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)