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Sez. L, Sentenza n. 4757 del 10/03/2015 (Rv. 635150 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Esercizio dell'iniziativa economica privata - Sindacabilità da parte del giudice - Esclusione - Limiti - Rispetto dei diritti al lavoro e alla salute - Necessità - Licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Legittimità - Condizioni - Assegnazione del dipendente a mansioni diverse e di pari livello - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2015-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635150-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

L'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., non é sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, sicché non viola la norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 32, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)