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Sez. 1, Sentenza n. 2006 del 28/03/1996 Cc. (dep. 07/05/1996) Rv. 204590 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Avvisi | Tardività dell'avviso all'interessato, poi non comparso - Nullità assoluta e non intermedia.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204590-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Avvisi

Nei procedimenti camerali per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen., la tardività dell'avviso dovuto all'interessato, il quale poi non compaia all'udienza, dà luogo ad una nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., e non già ad una nullità a regime cosiddetto "intermedio".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)