Sez. 5, Sentenza n. 6242 del 21/12/1999 Cc. (dep. 11/02/2000) Rv. 216245 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Omesso avviso nei termini della data fissata per l'udienza - Nullità non assoluta - A regime intermedio - Conseguenze.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
La nullità derivante dall'inosservanza del termine previsto dall'articolo 309, ottavo comma, cod. proc. pen. per la comunicazione o la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza, pur essendo di carattere generale, non rientra fra quelle insanabili, ma è qualificabile come "intermedia", con la conseguenza che è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'articolo 184 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)