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Sez. 5, Sentenza n. 1172 del 21/01/2008 (Rv. 601696 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Affitto d'azienda - Quote di ammortamento dei beni aziendali - Deducibilità da parte del proprietario - Condizioni - Prova di pattuizione "ad hoc" con l'affittuario - Scrittura avente data certa - Necessità.
Stato
decisa il 2008-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601696-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

Il proprietario di una azienda concessa in affitto, il quale intenda dedurre da reddito imponibile le quote di ammortamento dell'azienda stessa, ha l'onere di provare che, per effetto di specifica pattuizione con l'affittuario, dell'ammortamento non si sia avvalso quest'ultimo, in deroga alla previsione di cui all'art. 14 del d.P.R. 14 febbraio 1988 n. 42 (successivamente abrogato, ma applicabile "ratione temporis" al caso di specie). Nel caso in cui tale prova sia fornita mediante scritture private non autenticate, la data certa della scrittura non può essere desunta dalla mera circostanza che l'affittuario nelle proprie scritture contabili non abbia dedotto gli ammortamenti suddetti.

Riferimenti normativi: DPR 14/02/1988 num. 42 art. 14, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)