Sez. 5, Sentenza n. 997 del 24/01/2001 (Rv. 543426 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Affitto di ramo d'azienda - Scadenza - Perdurante disponibilità dei beni da parte dell'affittuario - Quote di ammortamento - Deducibilità - Da parte del proprietario dei beni - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di reddito d'impresa, nell'ipotesi di affitto di ramo d'azienda al proprietario non può competere alcuna deduzione delle quote di ammortamento fino a quando i beni restano nella libera disponibilità dell'affittuario.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 417 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 417 art. 75, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)