diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14551 del 22/06/2009 (Rv. 608615 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Art. 2059 cod. civ. - Interpretazione costituzionalmente orientata - Conseguenze - Danno non patrimoniale per la perdita di un familiare - Liquidazione - Condizione personale del danneggiato - Valutazione - Necessità - Sordomutismo - Danno alla vita di relazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608615-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno non patrimoniale, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverosia della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. Pertanto, in caso di perdita di un familiare, la liquidazione del danno non patrimoniale subìto da un congiunto affetto da sordomutismo non può non tener conto della particolare condizione del danneggiato, trattandosi di persona avente una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, e rispetto alla quale la perdita di un familiare, soprattutto se convivente, se non comporta sofferenze morali maggiori, determina comunque un "vulnus" particolare ed ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)