Sez. 3, Sentenza n. 882 del 18/03/1968 (Rv. 332209 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - ESTENSIONE- COLPA DEL DANNEGGIATO O FATTO DEL TERZO.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - ESTENSIONE- COLPA DEL DANNEGGIATO O FATTO DEL TERZO.*
La responsabilita per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall'art.2051 cod.civ. si fonda sulla presunzione juris tantum di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa in relazione all'Obbligo di vigilare affinche la cosa stessa non rechi danno e all'Obbligo di conservare il potere di controllo della cosa medesima. Tale presunzione puo essere vinta soltanto dalla dimostrazione che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, e inteso in senso lato, comprensivo, cioe, della colpa del danneggiato o del fatto del terzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)