Sez. 3, Sentenza n. 98 del 07/01/1980 (Rv. 403477 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
La responsabilita per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall'art 2051 cod civ, si fonda sulla presunzione juris tantum di colpa a carico di colui che ha il dovere di custodire la cosa, in relazione all'Obbligo di vigilare affinche essa non rechi danno e all'Obbligo di conservare il potere di controllo della cosa medesima. Tale presunzione puo essere vinta soltanto dalla dimostrazione che l'evento sia derivato da caso fortuito, inteso in senso lato, comprensivo anche della colpa del danneggiato e del fatto del terzo, di cui non e carattere necessario l'imprevedibilita o l'inevitabilita. (Conf 506/76, mass n 379162; (Conf 2584/73, mass n 366050; (Conf 2487/72, mass n 359962; (Conf 1007/70, mass n 346520; (Conf 3979/69, mass n 344424; (Conf 882/68, mass n 332209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)