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Sez. L, Sentenza n. 6477 del 25/07/1987 (Rv. 454751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INAPPLICABILITÀ AL COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INAPPLICABILITÀ AL COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - LIMITI.*

Con riguardo al principio dell'irriducibilità della retribuzione, desumibile dall'art. 2103 cod. civ., occorre distinguere tra le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, le quali non possono essere soppresse dal datore di lavoro in ipotesi di legittimo Esercizio dello jus variandi, attesa la loro stretta attinenza alla professionalità tipica della qualifica rivestita dal lavoratore medesimo, e le indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali invece - essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore - possono essere soppresse allorché vengano meno le speciali situazioni che le abbiano generate. Consegue che il cosiddetto trattamento estero, se ed in quanto non coinvolge anche il contenuto qualitativo della prestazione di lavoro dedotta in contratto, può essere legittimamente soppresso dal datore di lavoro che abbia richiamato in Italia il dipendente distaccato all'estero, atteso che il trattamento suddetto ha la funzione (a meno che il contrario non risulti da apposita pattuizione collettiva od individuale) di retribuire, interamente o parzialmente, le condizioni di disagio o di penosità che caratterizzano l'esecuzione della prestazione all'estero. (V 4859/86, mass n 447559).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)