Sez. L, Sentenza n. 4859 del 29/07/1986 (Rv. 447559 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE O DISTACCO DEL LAVORATORE ALL'ESTERO - MUTAMENTO STABILE E DEFINITIVO DELLA SEDE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI RICHIAMARE IL LAVORATORE NELLA SEDE ORIGINARIA - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE O DISTACCO DEL LAVORATORE ALL'ESTERO - MUTAMENTO STABILE E DEFINITIVO DELLA SEDE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI RICHIAMARE IL LAVORATORE NELLA SEDE ORIGINARIA - PERSISTENZA.*
L'assegnazione o distacco del lavoratore all'estero costituisce normalmente un evento che riguarda una situazione eccezionale e contingente, che per ciò stesso è anche temporanea e come tale - pur se la durata della permanenza all'estero possa protrarsi per un certo lasso di tempo - è inidonea a concretare un mutamento stabile e definitivo della Sede di lavoro (a meno che dalle particolari contingenze del caso concreto non sia desumibile che all'occasione della trasferta è seguito un effettivo trasferimento del dipendente) e conseguentemente è anche inidonea (a differenza del trasferimento) a sottrarre al datore di lavoro la facoltà discrezionale di richiamare il lavoratore all'estero nella Sede di lavoro originaria ovvero in quella di un'unità produttiva dell'azienda. (V 3291/85, mass n 440957; (V 6751/83, mass n 431467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)