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Sez. L, Sentenza n. 12649 del 08/07/2004 (Rv. 574373 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Differimento della contestazione disciplinare all'esito del procedimento penale - Rinuncia implicita alla pretesa punitiva - Configurabilità - Esclusione - Diminuzione delle garanzie per il lavoratore - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574373-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, il comportamento del datore di lavoro che, avuto notizia di un fatto commesso dal proprio dipendente suscettibile di avere rilevanza penale, oltre che disciplinare, denunci il fatto all'autorità giudiziaria e attenda gli esiti del procedimento penale per iniziare il procedimento disciplinare non può essere interpretato come una rinuncia alla pretesa punitiva, né costituisce un serio impedimento ad una efficace e completa difesa, tenuto conto delle maggiori garanzie presenti per il lavoratore nel procedimento penale, derivanti dall'applicazione delle regole processuali e dalla terzietà dell'organo decidente.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)