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Sez. L, Sentenza n. 13294 del 10/09/2003 (Rv. 566756 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Tempestività del licenziamento - Pendenza di procedimento penale - Sospensione cautelare del lavoratore -Differimento della contestazione disciplinare e del licenziamento in relazione alla pendenza del procedimento penale - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566756-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ove si era ritenuto che solo con il decreto di rinvio a giudizio il datore di lavoro era venuto a conoscenza delle specifiche contestazioni poste a base del rinvio a giudizio stesso, relative a fatti che in precedenza non gli erano noti in termini di simile gravità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)