Sez. 1, Sentenza n. 19464 del 23/09/2011 (Rv. 619710 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Cause ostative - Convivenza con parente italiano - Minore età del parente - Operatività del divieto ex art. 19, secondo comma, lettera c), d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il divieto di espulsione del cittadino straniero, che sia convivente con un parente entro il quarto grado di nazionalità italiana, contenuto nell'art. 19, secondo comma, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nella formulazione della norma "ratione temporis" applicabile), non può escludersi solo perchè il parente cittadino italiano sia minore di età, sul rilievo che in tal caso la convivenza non possa essere ritenuta una scelta volontaria, potendo la volontà, posta a base della convivenza, essere manifestata validamente anche dai genitori o da altro rappresentante legale del minore medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)