Sez. 1, Sentenza n. 25963 del 05/12/2011 (Rv. 620884 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lettera c) d.lgs. n. 286 del 1998 - Convivenza con minore di cittadinanza italiana - Condizioni di operatività del divieto - Interesse del minore - Necessità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (applicabile, "ratione temporis" nella formulazione precedente l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 22, lettera "p", della l. 15 luglio 2009 n. 9), la convivenza del cittadino straniero con il parente minore di cittadinanza italiana fino al quarto grado determina il divieto di espulsione dello straniero medesimo, quando la volontarietà della scelta sia chiaramente espressa dai genitori del minore e venga provata la convivenza effettiva, non essendo invece necessario l'ulteriore requisito della corrispondenza della scelta predetta alla tutela dell'interesse del minore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)