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Sez. 1, Sentenza n. 4425 del 23/11/1976 (Rv. 383143 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - PER LE INIZIATIVE INDUSTRIALI NELLE ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE - IMPRESE ALBERGHIERE IMPIANTATE IN LOCALITA DEPRESSE NON MONTANE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1976-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383143-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - PER LE INIZIATIVE INDUSTRIALI NELLE ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE - IMPRESE ALBERGHIERE IMPIANTATE IN LOCALITA DEPRESSE NON MONTANE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO.*

L'esenzione fiscale, di cui all'art 8 legge 29 luglio 1957 n 635 e successive modifiche, che, a norma dell'art 17 legge 22 luglio 1966 n 614, continua ad applicarsi nelle localita gia riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore di detta legge n 614 del 1966, deve ritenersi accordata - nel concorso delle altre Disposizioni di legge - alle imprese produttrici di servizi, quali gli alberghi, anche se impiantati in localita economicamente depresse non montane. (V 166/75, mass n 373342).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 22/07/1966 num. 614 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)