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Sez. 1, Sentenza n. 166 del 16/01/1975 (Rv. 373342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - AGEVOLAZIONI FISCALI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICABILITA - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373342-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - AGEVOLAZIONI FISCALI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICABILITA - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - INCLUSIONE.*

L'esenzione decennale da ogni imposta sul reddito, prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957 n 635, si applica a tutte le nuove imprese artigiane ed a tutte le nuove piccole industrie costituite nelle zone depresse indicate nella stessa legge, senza distinzione fra attivita imprenditoriali rivolte alla produzione di beni e quelle rivolte alla produzione di servizi, in quanto, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio, occorre aver riguardo soltanto alle dimensioni delle nuove imprese, caratterizzate da una modesta organizzazione di lavoro e di capitali, ed all'esistenza della Sede sociale nell'ambito territoriale della zona depressa, anche se l'impresa operi, come quelle di autotrasporto, al di fuori di detta area. Questa interpretazione trova ulteriore conferma nella successiva legge 13 giugno 1961 n 526, la quale, chiarendo, con una norma interpretativa, che la suddetta esenzione si applica pure alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto a mezzo funi, indica che gia la precedente legge estendeva il beneficio anche alle imprese produttrici di servizi. (V 1244/70, mass n 346907).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 13/06/1961 num. 526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)