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Sez. L, Sentenza n. 8480 del 28/05/2003 (Rv. 563647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Legge n. 297 del 1982 - Applicabilità generale ed efficacia inderogabile - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

La nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, introdotta dalla legge n. 297 del 1982, non soltanto si applica a tutte le indennità di fine rapporto comunque denominate e da "qualunque fonte disciplinate" (e quindi anche agli accordi individuali) , ma è dotata di efficacia assolutamente inderogabile, sia in "melius" che in "pejus". Ciò vale non soltanto nell'ambito della autonomia collettiva - alla quale è lasciata ampia discrezionalità solo nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR - ma anche in quello dell'autonomia individuale. Conseguentemente tutti i patti e condizioni che prevedono indennità delle quali non risulta un'autonoma causa che possa consentire il riconoscimento di una funzione diversa dal TFR restano comunque travolti dalla nullità disposta in via generale dall'art. 4 della legge n. 297 citata.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)