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Sez. 3, Sentenza n. 2102 del 24/02/1995 (Rv. 490676 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Fatto proprio - Nozione.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490676-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Con riguardo al giuramento suppletorio, che, a norma dell'art. 2739 cod. civ., è ammissibile solo se ha per oggetto un fatto proprio della parte a cui è deferito, per fatto proprio deve intendersi non soltanto l'attività personale della parte ma anche ogni avvenimento esterno, ed anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti, nei limiti in cui possono essere stati percepiti dal giurante medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)