Sez. U, Sentenza n. 429 del 17/02/1972 (Rv. 356345 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLO STATUS DELL'IMPIEGATO - ESAME INCIDENTALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLO STATUS DELL'IMPIEGATO - ESAME INCIDENTALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La Corte dei conti, che ha Competenza giurisdizionale esclusiva in materia di Determinazione e liquidazione delle pensione statali, puo esaminare in via incidentale il provvedimento amministrativo riguardante lo status dell'impiegato solo in quanto quel provvedimento costituisca il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione e non sia divenuto definitivo. (Conf 1651'70, mass n 347582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)