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Sez. 3, Sentenza n. 25222 del 29/11/2011 (Rv. 620625 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Liquidazione - Criteri - Frazione del danno biologico - Esclusione - Congruità rispetto al caso concreto - Necessità.
Stato
decisa il 2011-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620625-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno morale, non è necessario che la somma liquidata a tale titolo sia un'esatta frazione di quella attribuita per il ristoro del danno biologico, essendo invece essenziale che essa sia oggettivamente congrua tenuto conto di tutti gli aspetti della fattispecie ritenuti dal giudice in concreto rilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)