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Sez. 3, Sentenza n. 29191 del 12/12/2008 (Rv. 606206 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Valutazione - Contestualità con la lesione del diritto alla salute - Autonomia del diritto all'integrità morale - Criteri di liquidazione - Valutazione delle condizioni soggettive del danneggiato e della gravità del fatto - Necessità - Quantificazione come minor quota del danno biologico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606206-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. Nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000, Tratt. Internaz. 12/12/2007, Legge 11/05/2002 num. 102, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)