Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 08/10/1969 (Rv. 343227 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - FORMULAZIONE - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - FORMULAZIONE - EFFETTI.*
Nel sistema di riserva facoltativa dell'impugnazione contro sentenza non definitiva, disposto rispettivamente per lo appello e per il ricorso per Cassazione dagli artt 340 e 361 cod proc civ, la riserva e ipotizzata esclusivamente in funzione dell'impugnazione differita, non essendo necessaria una riserva per la impugnazione immediata. Ne consegue che, quand'anche formulata in termini generici, senza cioe un esplicito riferimento all'impugnazione differita, la riserva deve intendersi fatta nell'intento di produrre l'appello o il ricorso unitamente a quello contro la sentenza che abbia definito il giudizio. (V 1860-69, massima n 340979 3219-68, massima n 336150 3217-68, massima n 336147 1674-68, massima n 333481 2056-67, massima n 329140).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)